Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

Politica di WHISTLEBLOWING

Disciplina dei canali di segnalazione di violazioni del diritto

UE e delle disposizioni della normativa nazionale

    (approvata dal CdA con delibera n. 28173 del 21/06/2023)

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Sommario

 

 

 

1. FONTE NORMATIVA. 3

2. SCOPO DELLA POLICY. 3

3. AUTORI DELLE SEGNALAZIONI 4

4. QUANDO SI PUO’ SEGNALARE?. 4

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE. 4

6. LA SEGNALAZIONE ANONIMA. 6

7. MODALITA’ DI SEGNALAZIONE. 7

7.1 Canale interno. 7

7.2 Canale esterno. 8

7.3 Divulgazione pubblica. 9

8. ATTIVITA’ DI VERFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE. 9

9. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE. 10

9.1 DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI 10

9.2 OBBLIGO DI RISERVATEZZA NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE. 10

9.3 DIVIETO DI ATTI RITORSIVI NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE. 11

10. LIMITI DI RESPONSABILITA’ PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVA. 11

11. ALTRI SOGGETTI TUTELATI 12

12. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE. 12

13. MISURE DI SOSTEGNO.. 12

 

 

 

1. FONTE NORMATIVA

 

Il d.lgs. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione di violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni della normativa nazionale (di seguito “Whistleblowing”) e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

 

Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower. In tal modo, quest’ultimo è maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

 

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato devono quindi predisporre appositi canali di segnalazione interni che, a norma dell’art. 4 del decreto siano in grado di garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

 

La gestione dei canali interni, quindi delle segnalazioni, deve avvenire secondo tempi e modi definiti.

Si dovrà fornire, ad esempio, un "avviso di ricevimento" della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento e si dovrà dare un riscontro sulla segnalazione entro un tempo non superiore a tre mesi.

Occorre inoltre predisporre policy e procedure specifiche e assicurare la compliance in tema di trattamento dei dati personali (GDPR).

La disciplina prevede che, al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6, le segnalazioni possano essere inviate, in via subordinata e/o successiva rispetto a quelle interne, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) -individuata quale unica autorità competente a ricevere e gestire segnalazioni in materia di Whistleblowing– attraverso appositi canali di segnalazione esterni.

Occorre precisare che agli Enti di Previdenza e Assistenza obbligatoria come Inarcassa si applica la disciplina prevista per il settore pubblico in quanto rientrante tra gli organismi di diritto pubblico di cui all’art. 2, co.1, lett. p), del d.lgs. 24/2023.

 

L’ANAC con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 311 del 12 luglio 2023 ha approvato le  Linee Guida “in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”  nel quale sono date indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne  da parte di ANAC e forniscono anche indicazioni e principi di cui gli Enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.

 

 

 

2. SCOPO DELLA POLICY

 

La presente Policy ha lo scopo di dettare indicazioni operative per la gestione di segnalazioni di condotte illecite da parte di soggetti che interagiscono o hanno interagito in maniera continuativa con l'attività di Inarcassa.

 

In particolare, fornisce indicazioni operative con riguardo a:

  1. i soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione;
  2. l’oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
  3. le forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante;
  4. i soggetti deputati a ricevere la segnalazione;
  5. le modalità di gestione della segnalazione;
  6. i termini procedimentali;
  7. la trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti;
  8. le responsabilità del segnalante e dei soggetti, in vario modo, coinvolti nel procedimento di gestione della segnalazione.

 

3. AUTORI DELLE SEGNALAZIONI

 Le segnalazioni possono essere effettuate da:

  • Personale di Inarcassa compresi lavoratori in prova, gli ex dipendenti e i candidati nelle selezioni del personale;
  • Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Inarcassa;
  • Fornitori
  • Collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Inarcassa;
  • Volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
  • Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso Inarcassa

 

Le disposizioni contenute nella presente Policy non esimono - in alcun modo - i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell’obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall’art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del Codice penale.

 

4. QUANDO SI PUO’ SEGNALARE?

 

Il segnalante può effettuare la segnalazione:

 

  • Quando il rapporto giuridico è in corso;
  • Durante il periodo di prova;
  • Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso

 

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

 

Si possono segnalare i comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Inarcassa e che consistono in:

 

  • Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo si riportano i cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell’aria, nel terreno o nell’acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

➢   atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Si riportano a titolo esemplificativo le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione;

➢   atti od omissioni riguardanti il mercato interno. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in   materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

➢   atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

 

Ad ulteriore titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell'ambito di applicazione della presente Policy le condotte illecite concernenti:

 

  • ipotesi dello specifico reato di corruzione;
  • ulteriori ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione;
  • le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
  • azioni o omissioni penalmente rilevanti;
  • azioni o omissioni attuate in violazione del Codice Etico;   
  • azioni o omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o all’immagine di Inarcassa;
  • azioni o omissioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, o di arrecare un danno all’ambiente;
  • azioni o omissioni in pregiudizio agli iscritti, ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso Inarcassa.

 

 

La segnalazione può avere ad oggetto inoltre:

 

  • le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
  • le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.

 

Per rendere efficace la successiva fase istruttoria ed in considerazione delle finalità dell'istituto, la segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata e contestualizzata attraverso l'individuazione di specifici e oggettivi elementi fattuali quali ad esempio:

 

  • il periodo temporale in cui la condotta illecita è avvenuta;
  • possibili altre persone informate sui fatti;
  • le modalità concrete con cui la condotta illecita è stata attuata;
  • gli interessi particolari al cui perseguimento la condotta è stata illecitamente finalizzata.

 

Dovrà conseguentemente riguardare fatti e circostanze riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante (e non riportati o riferiti da altri soggetti).

 

Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull’interesse pubblico o sull’interesse all’integrità di Inarcassa e non possono riguardare contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni inoltre non possono riguardare violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali (Allegato al Decreto Whistleblowing, Parte II; Allegato alla Direttiva UE, Parte II – Servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente) oppure violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste.

 

Valorizzando la buona fede del segnalante, è previsto che  beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Non sono meritevoli di tutela e, conseguentemente, non sono oggetto di esame da parte di Inarcassa, le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o opinioni personali del Segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati.

Le tutele di cui alla presente Policy non operano in relazione alle segnalazioni di informazioni che siano già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. “voci di corridoio”

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o delle situazioni segnalate, anche ai fini di tutelare il segnalato e di una eventuale responsabilità penale e civile del Segnalante per i reati commessi a mezzo della segnalazione (es. calunnia, diffamazione).

6. LA SEGNALAZIONE ANONIMA

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, per ANAC sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza “ordinari”.

Le Linee Guida ANAC  prevedono che i soggetti del settore pubblico e del settore privato che ricevono le segnalazioni tramite canali interni considerano le segnalazioni anonime alla stregua di segnalazioni ordinarie da trattare secondo i criteri stabiliti nei rispettivi ordinamenti.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Gli enti del settore pubblico o privato che ricevono le segnalazioni attraverso canali interni e la stessa Autorità sono, quindi, tenuti a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Inarcassa, pertanto ferma restando la registrazione di qualsivoglia forma di segnalazione, prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

7. MODALITA’ DI SEGNALAZIONE

 

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

  • Canale interno
  • Canale esterno (gestito da ANAC)
  • Divulgazione Pubblica
  • Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile

 

In via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del D.lgs. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna ad ANAC.

 

7.1 Canale interno

 

I soggetti individuati a ricevere le segnalazioni sono il Comitato Etico e l’Internal Auditing.

Il Comitato Etico rimane l’unico soggetto responsabile all’adozione di provvedimenti.

L’Internal Auditing supporta il Comitato Etico nelle fasi della gestione della segnalazione.

La presentazione di segnalazioni di condotte illecite avviene tramite una specifica piattaforma informatica     per la gestione delle segnalazioni, anche anonime.

Tale piattaforma consiste in un servizio web che fornisce la possibilità di compilare un modulo per denunciare una o più condotte illecite.

Le segnalazioni sono visibili all'interno del sistema soltanto dal Comitato Etico e dall’Internal Auditing.

Il Comitato Etico può decidere di inviare le informazioni della segnalazione in modalità anonima anche ai soggetti e/o alle strutture competenti, ai fini del supporto della fase istruttoria.

Il link di accesso è il seguente: https://segnalazioni.inarcassa.net/

Le principali caratteristiche della piattaforma sono:

  • Prima di procedere all’invio della segnalazione, il segnalante si registra sulla piattaforma e sceglie le credenziali che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del Comitato Etico e dell’Internal Auditing e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • Il segnalante può procedere all’inserimento di una segnalazione anonima, senza previa registrazione alla piattaforma. Il sistema rilascia automaticamente un codice utilizzabile per seguire l'iter della segnalazione, ovvero per accedere all'area messaggi della piattaforma;
  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario o tramite il sistema di registrazione vocale. In quest’ultimo caso la voce del segnalante risulterà essere irriconoscibile per l’utilizzo di un sistema integrato di distorsione vocale;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Comitato Etico e dall’Internal Auditing e gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) ed in qualsiasi luogo, utilizzando anche l’apposita applicazione per dispositivi mobili “Legality Whistleblowing”.

 

Le Segnalazioni possono essere raccolte anche tramite incontri diretti fissati entro un termine ragionevole. Questa tipologia di segnalazione viene raccolta nell’ambito di un incontro diretto - previa presentazione dell’informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa - tramite il Comitato Etico e l’Internal Auditing che inseriscono la segnalazione nella piattaforma informatica.

 

Il Comitato Etico e l’Internal Auditing possono esercitare la facoltà di visualizzazione dell’identità del Segnalante solamente qualora lo ritengano necessario ai fini dell’indagine ed esclusivamente tramite l’attivazione di un’apposita “procedura di sicurezza.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le segnalazioni possono inoltre essere inviate anche a mezzo del servizio postale attraverso l’utilizzo del modulo allegato alla presente policy (Allegato 1). In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga indirizzata all’attenzione del Comitato Etico e che riporti la dicitura “riservata/personale-Whistleblowing”.

In caso di segnalazione ricevuta attraverso mezzo differente dalla piattaforma informatica, ovvero tramite servizio postale, Il Comitato Etico e l’Internal Auditing procederanno a registrare tale segnalazione sulla piattaforma attraverso l’apposita funzionalità di cui è dotato il sistema (compilando i campi ed eventualmente allegando i documenti forniti dal Segnalante).

Ad ogni segnalazione registrata nella piattaforma viene assegnato un identificativo che consente di referenziarla in maniera univoca.

Si dovrà fornire un “avviso di ricevimento” della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento e si dovrà dare un riscontro sulla segnalazione entro un tempo non superiore a tre mesi.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato da Inarcassa, la stessa deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

 

7.2 Canale esterno

L’Autorità competente per le segnalazioni esterne è l’ANAC. È possibile segnalare all’Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

  • se non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 del d.lgs. 24/2023;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un’azione per affrontare la violazione;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione. Ciò si verifica quando, ad esempio vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l’efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si tratta dei casi in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l’ambiente

 

 

7.3 Divulgazione pubblica

 

La divulgazione pubblica è quella modalità di segnalazione che rende di dominio pubblico una segnalazione tramite la stampa, i mezzi elettronici o, più in generale, con tutti quei di diffusione che permettono di raggiungere un numero elevato di persone (es. TV, Social Network...).

 

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

  • La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa

8. ATTIVITA’ DI VERFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

 

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, sono affidate al Comitato Etico, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

 

A tal fine, il Comitato Etico si avvale del supporto e della collaborazione della Funzione di Internal Auditing.

 

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata ed in relazione alla natura della violazione,

il Comitato Etico provvederà:

 

  1. a adottare gli opportuni provvedimenti di sua competenza;

 

  1. a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;

 

  1. a comunicare l’esito dell’accertamento ai soggetti competenti all’adozione dei provvedimenti gestionali, incluso, sussistendone i presupposti, l’esercizio dell’azione disciplinare;

 

  1. per il tramite delle strutture competenti, ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni

che nel caso concreto si rendano necessari a tutela di Inarcassa

 

La gestione dell’attività di verifica è specificata nell’allegato 2 della presente Policy.

 

9. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

 

9.1 DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI

Sono vietate rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta - dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dal d.lgs. 24/2023. Tale previsione risponde all’esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

 

9.2 OBBLIGO DI RISERVATEZZA NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

 

L’identità del Segnalante non può essere rivelata.

Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del Segnalante non può̀ essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione dell’illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso scritto del Segnalante alla rivelazione della sua identità.

Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell’incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l’identità del Segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell’istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull’istanza dell’incolpato, comunicando l’esito a quest’ultimo e al Comitato Etico.

Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 del codice di procedura penale.

Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

L’identità del segnalante non può essere rilevata ai consulenti esterni del Comitato Etico e dell’Internal Auditing chiamati eventualmente a supporto nella gestione della segnalazione.

Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono che l’identità del Segnalante debba essere rivelata esclusivamente alle Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.).

La segnalazione nominativa e la documentazione alla stessa allegata sono, in ogni caso, sottratte all’accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013 nonché all’accesso di cui all’art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del D.lgs. 196/2003.

Nell’informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa al Segnalante all’atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, quest’ultimo è informato dell’eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

9.3 DIVIETO DI ATTI RITORSIVI NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

Il segnalante che segnali al Comitato Etico e all’Internal Auditing, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'ANAC condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Di seguito sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune fattispecie che possono essere considerate ritorsioni, anche se tentate o minacciate, a seguito di segnalazioni di illeciti:

 

Licenziamento, sospensione (anche dalla formazione) o misure equivalenti

Demansionamento (retrocessione) o mancata promozione

Mutamento di mansioni, trasferimento, riduzione stipendio, modifiche all’orario di lavoro

Note di merito negative (per erogazione variabile)

Referenze negative

Misure disciplinari

  Coercizione, intimidazioni, molestie o ostracismo

Discriminazioni o qualsiasi trattamento sfavorevole

Mancata conversione o mancato rinnovo di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (in caso di legittima aspettativa alla conversione)

Mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine

Danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi

Inserimento in black list

Conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi

  Annullamento di una licenza o di un permesso

Richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

L’adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato e dal Comitato Etico.

È a carico di Inarcassa dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive - se ed in quanto accertate tali - adottate nei confronti del Segnalante, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Gli atti accertati discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli.

10. LIMITI DI RESPONSABILITA’ PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVA

La scriminante penale opera quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile sono state effettuate nelle modalità richieste.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile, amministrativa e disciplinare.

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.

È esclusa la responsabilità altresì per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

11. ALTRI SOGGETTI TUTELATI

 

Le medesime tutele di protezione previste il Segnalante si applicano anche:

 

 

12. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

 

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

 

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio dell’istituto del whistleblowing

13. MISURE DI SOSTEGNO

 

È istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

 L’elenco, pubblicato dall’ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

 

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stat

 

 ALLEGATO 1 MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (modalità cartacea)

Dati del segnalante

 

Nome*:

 

Cognome*:

 

Persona giuridica di appartenenza all'epoca del fatto segnalato:

 

Qualifica/Incarico/Ruolo all'epoca del fatto segnalato:

 

Area/Funzione di servizio all'epoca del fatto segnalato

 

Recapiti*:

Telefono:

Email:

 

*: Dati facoltativi in caso di segnalazione anonima.

                                            

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

 

Soggetto

    Data della segnalazione

                          Esito della segnalazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

Ente/Società in cui si è verificato il fatto:

 

Periodo in cui si è verificato il fatto:

 

Data in cui si è verificato il fatto:

 

Luogo e/o circostanza in cui si è verificato il fatto:

 

Soggetto che ha commesso il fatto: (Nome, Cognome, Qualifica – possono essere inseriti più nominativi)

 

Eventuali soggetti privati coinvolti:

 

Eventuali imprese coinvolte:

 

Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto:

 

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti)

 

Direzione/Funzione a cui può essere riferito il fatto:

 

 

Descrizione del fatto:

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Allegare l'eventuale     documentazione a sostegno della segnalazione.

 

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R 445/2000.

Con l’invio il segnalante acconsente al trattamento dei dati personali come indicati nell’informativa allegata e reperibile all’indirizzo: https://inarcassa.segnalazioni.net

 

_______________________________                                                                     ______________________

 

               (Luogo, Data)                                                                                                                             (Firma)

 

 

 ALLEGATO 2

GESTIONE SEGNALAZIONE

01 Definizioni:

Segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite all’interno di Inarcassa nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni;

Responsabile gestione segnalazione: soggetto che riceve la segnalazione e che è chiamato alla sua valutazione. Inarcassa ha individuato nel Comitato Etico i soggetti responsabili della gestione della segnalazione. L’Internal Auditing supporta il Comitato Etico nelle fasi della gestione della segnalazione. Il Comitato Etico rimane l'unico soggetto responsabileall'adozione di provvedimenti. Il Responsabile può esercitare la facoltà di visualizzazione dell’identità del Segnalante solamente qualora lo ritenga necessario ai fini dell’indagine ed esclusivamente tramite l’attivazione di un’apposita “procedura di sicurezza”.

Collaboratore: soggetto nominato dal Responsabile che supporta l’attività del Responsabile stesso. Il Collaboratore, se autorizzato, potrà interloquire tramite la messaggistica cifrata del software direttamente con il segnalante, con la stessa garanzia di riservatezza.

Soggetti terzi: Soggetti differenti dagli utenti associati alla segnalazione, ma che possono collaborare nelle verifiche. Possono inviare e ricevere messaggi e documenti dialogando esclusivamente con il Responsabile.

02          Creazione della segnalazione                  

Il Segnalante, in maniera riservata e sicura, accede alla pagina iniziale della piattaforma di whistleblowing (https://inarcassa.segnalazioni.net/) o mediante l’app Legality Whistleblowing.

In questo contesto egli può utilizzare una delle due modalità previste dal sistema per l’invio della segnalazione:

  • segnalazione con registrazione (cd. modalità riservata), che consente l’invio di una segnalazione nominativa con gestione riservata dell’identità del Segnalante;
  • segnalazione senza registrazione (cd. modalità anonima), che consente l’invio di una segnalazione il cui autore non risulta identificato/identificabile.

È opportuno che il Segnalante rimuova i riferimenti alla propria identità nel corpo della segnalazione e nei suoi allegati.

Se per inviare la segnalazione è stato utilizzato il canale informatico si raccomanda di utilizzare il medesimo canale per tutte le comunicazioni successive da inviare.

Le interlocuzioni tra Responsabile, con il supporto dei Collaboratori e dei Soggetti Terzi, e Segnalante, in ogni caso, non possono avvenire tramite la posta elettronica aziendale o posta ordinaria.

Segnalazione con registrazione (cd. modalità riservata)

Il Segnalante effettua la registrazione al sistema compilando i campi obbligatori (username, e-mail, password) ed inserendo in allegato, in via facoltativa, la scansione del proprio documento di identità.

Relativamente ai campi obbligatori da compilare, si riportano di seguito alcune indicazioni operative da osservare al momento della registrazione:

  • username: inserire un testo a piacere (è possibile anche inserire l'indirizzo e-mail), oppure utilizzare l’icona "Genera" per creare un username casuale (si consiglia, in questo caso, di prenderne nota così come per la password);
  • e-mail: inserire un indirizzo e-mail (si consiglia di non utilizzare indirizzi di posta certificata), il quale sarà necessario per confermare la registrazione alla piattaforma e per ricevere le notifiche di sistema. Si specifica che l’indirizzo e-mail non verrà visualizzato nelle segnalazioni e non verrà comunicato al Responsabile della gestione delle segnalazioni;
  • password: inserire una password composta da almeno 14 caratteri di lunghezza, di cui 1 lettera maiuscola, 1 lettera minuscola, 1 numero ed 1 carattere speciale (-_.*!$@). La password, poi, deve essere confermata nel campo successivo.

Per procedere al perfezionamento della registrazione è poi necessario:

  • prestare, tramite l’inserimento di apposito flag, la dichiarazione di consapevolezza della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci e di veridicità ed esattezza dei dati inseriti e trasmessi attraverso la piattaforma (ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000);
  • prendere visione della Informativa Privacy sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del GDPR).

In seguito alla finalizzazione della procedura di registrazione (tramite icona “Registra"), il sistema invia una e-mail all'indirizzo indicato dal segnalante contenente il link per l’attivazione dell'account.

Il Segnalante, dopo aver attivato l’account, effettua l'accesso alla propria area riservata tramite la pagina iniziale della piattaforma (https://inarcassa.segnalazioni.net) inserendo le credenziali scelte in fase di registrazione (username e password) e cliccando sull’icona “Accedi”. Dalla propria area riservata è possibile inviare una segnalazione, seguirne l'iter e comunicare attraverso apposito sistema interno di messaggistica con il Responsabile della gestione della segnalazione (ed eventualmente con i Collaboratori abilitati).

Il Segnalante, effettuato l'accesso alla propria area riservata, clicca sull’icona “Nuova Segnalazione” e procede alla creazione della segnalazione di whistleblowing compiendo i seguenti passi:

  • compila i campi indicati (i contenuti obbligatori sono contrassegnati da asterisco) o effettua una segnalazione tramite il sistema di registrazione vocale. In quest’ultimo caso la voce del segnalante risulterà essere irriconoscibile per l’utilizzo di un sistema integrato di distorsione vocale;
  • allega ulteriori documenti a supporto della segnalazione (contenuto eventuale).

 

Completato l’inserimento di tali dati e di tali informazioni aggiuntive, il Segnalante procede all’invio della segnalazione.

All’esito di tale invio, il sistema inoltrerà al Segnalante una notifica automatica a conferma del corretto inoltro della segnalazione (via e-mail). Nel caso di mancata ricezione dell’e-mail di conferma, si suggerisce di controllare la cartella spam prima di ripetere il processo.

Si specifica che il Segnalante conserva la facoltà di integrare le informazioni inserite nell’iniziale segnalazione anche in un momento successivo rispetto all’invio della stessa.

Unitamente a tale possibilità, la piattaforma consente anche un’interazione attiva tra Segnalante e Responsabile, attraverso l’utilizzo di un’apposita “area messaggi”.  Il Responsabile potrà, quindi, avvalendosi anche del supporto dei Collaboratori, richiedere direttamente al Segnalante, anche qualora quest’ultimo risulti anonimo, ulteriori informazioni o documenti ritenuti utili per l’adeguata valutazione della segnalazione.

Tutti i contenuti (segnalazione, allegati e messaggi) sono archiviati all’interno della piattaforma in modo criptato e sono quindi visibili solo agli utenti che hanno le chiavi di decifratura necessarie, specificamente il Segnalante e il Responsabile.

Il Responsabile riceve dal sistema una notifica automatica (via e-mail) di avvenuta ricezione di una nuova segnalazione (tale comunicazione è analoga e contestuale a quella inviata dal sistema informatico al Segnalante per confermare il corretto inoltro della segnalazione). Con tale comunicazione il Responsabile è informato esclusivamente dell’avvenuto inoltro della segnalazione, ma non viene a conoscenza di alcuna informazione/elemento costitutivo della stessa, né dell'identità del Segnalante. Solo in una fase successiva, accedendo alla piattaforma tramite le proprie credenziali, può visualizzare la segnalazione e avviare tutte le attività necessarie alla gestione della stessa.

Il Responsabile, anche visualizzando la segnalazione, non ha accesso diretto all’identità del Segnalante.

Il Responsabile può esercitare la facoltà di visualizzazione dell’identità del Segnalante solamente qualora lo ritenga necessario ai fini dell’indagine ed esclusivamente tramite l’attivazione di un’apposita “procedura di sicurezza”.

Per poter visualizzare l'identità è necessario che il Responsabile inserisca un’apposita motivazione; in tal caso il sistema traccerà l’accesso all’identità e invierà automaticamente una notifica di avviso al Segnalante. Tale notifica di avviso sarà inviata al Segnalante tramite il campo "Motivo visualizzazione identità", nel quale è riportata la motivazione indicata.

Il Responsabile è comunque tenuto a mantenere riservata l'informazione a cui ha avuto accesso, nel rispetto dei vincoli di legge. A tal proposito si segnala che se il campo "Motivo visualizzazione identità" non è valorizzato sulla piattaforma, significa che il Responsabile non conosce l'identità del Segnalante.

Segnalazione senza registrazione (cd. modalità anonima)

Il Segnalante, accedendo alla pagina iniziale della piattaforma (https://segnalazioni.inarcassa.net) può procedere all’inserimento di una segnalazione anonima, senza previa registrazione alla piattaforma.

Il Segnalante, quindi, cliccando sull’icona "Segnala" viene rimandato direttamente al form della segnalazione dove procede alla compilazione dei campi indicati o effettua una segnalazione tramite il sistema di registrazione vocale (in quest’ultimo caso la voce del segnalante risulterà essere irriconoscibile per l’utilizzo di un sistema integrato di distorsione vocale) ed eventualmente allega documenti in suo possesso.

In seguito all’inoltro della segnalazione anonima il sistema rilascia automaticamente un codice utilizzabile per seguire l'iter della segnalazione, ovvero per accedere all'area messaggi della piattaforma. Sarà comunque possibile indicare la propria identità sia all'atto dell'invio della segnalazione che in un secondo momento, anche tramite l'area messaggi.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, per ANAC sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza “ordinari”.

Lo Schema di Linee Guida ANAC del 30/05/2023 prevede che i soggetti del settore pubblico e del settore privato che ricevono le segnalazioni tramite canali interni considerano le segnalazioni anonime alla stregua di segnalazioni ordinarie da trattare secondo i criteri stabiliti nei rispettivi ordinamenti.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Gli enti del settore pubblico o privato che ricevono le segnalazioni attraverso canali interni e la stessa Autorità sono, quindi, tenuti a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Inarcassa, pertanto ferma restando la registrazione di qualsivoglia forma di segnalazione, prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

 

03          Ricezione e registrazione                           

Il Responsabile una volta ricevuta sulla propria e-mail la notifica d’avvenuta ricezione di una segnalazione, accede alla piattaforma e prende in carico la segnalazione. Dalla propria area riservata può gestirla tramite le funzionalità del software, le quali consentono di:

  • aprire un fascicolo, interagire con il Segnalante anche al fine di richiedere a quest’ultimo ulteriori informazioni o documenti, sempre preservandone l’identità;
  • assegnare una segnalazione ad un Collaboratore, il quale potrà interloquire tramite la messaggistica cifrata del software direttamente con il segnalante, con la stessa garanzia di riservatezza;
  • coinvolgere ulteriori Strutture o Organi aziendali nella gestione della segnalazione in funzione dell’oggetto o del contenuto della stessa
  • monitorare la procedura e la relativa istruttoria in tutte le sue fasi, attraverso la gestione dello stato della segnalazione;
  • comunicare al Segnalante un riscontro circa l’esito della segnalazione.

In caso di segnalazione ricevuta attraverso mezzo differente dalla piattaforma informatica, ovvero tramite servizio postale, Il Responsabile, con il supporto dei Collaboratori, procede a registrare tale segnalazione sulla piattaforma attraverso l’apposita funzionalità di cui è dotato il sistema (compilando i campi ed eventualmente allegando i documenti forniti dal Segnalante).

Ad ogni segnalazione registrata nella piattaforma viene assegnato un identificativo che consente di referenziarla in maniera univoca.

Si dovrà fornire un “avviso di ricevimento” della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento.

04          Verifica Preliminare                     

Il Responsabile, a cui è affidata la gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, vi provvede nel rispetto dei principi d’imparzialità e riservatezza, compiendo ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile potrà avvalersi di Collaboratori e Soggetti Terzi, (es.  altre Strutture organizzative interne o del supporto di una consulenza esterna), qualora risulti necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell’esercizio dell’attività cui lo stesso Responsabile è tenuto.

Il Responsabile, anche avvalendosi di Collaboratori e Soggetti Terzi, effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:

  • appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
  • verificare se la segnalazione sia effettivamente sorretta dall’interesse del segnalante a tutelare l’integrità di Inarcassa e/o alla prevenzione/repressione delle malversazioni in danno della medesima;
  • verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest’ultimo;
  • ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione gli opportuni chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
  • identificare i soggetti competenti all’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile dichiara inammissibile la segnalazione, procedendo alla relativa archiviazione per:

  1. manifesta mancanza di interesse all’integrità di Inarcassa;
  2. manifesta incompetenza di Inarcassa sulle questioni segnalate;
  3. manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
  4. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
  5. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
  6. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, come i recapiti del whistleblower, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all’attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

Nei casi di cui alle lettere c) ed f) del precedente paragrafo, il Responsabile formula richieste di integrazioni e chiarimenti.

Il Responsabile, qualora all’esito della verifica la segnalazione risulti infondata, provvederà ad archiviarla dandone comunicazione al segnalante, fatta eccezione per le segnalazioni anonime.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di attuare le azioni ritenute necessarie alla tutela del segnalato e/o per una eventuale responsabilità penale e civile del segnalante per i reati commessi a mezzo della segnalazione (es. calunnia, diffamazione).

05          Istruttoria          

Qualora, all’esito della verifica preliminare la segnalazione risulti fondata, il Responsabile, ove necessario, avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza.

Nel corso delle verifiche, il Responsabile può chiedere il supporto di Collaboratori e Soggetti Terzi e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell’ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all’accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l’anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione

Le strutture di Inarcassa interessate dall’attività di verifica del Responsabile garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell’evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.

Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su database pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

In nessun caso sono consentite verifiche contrarie alle legge o lesive della dignità e della riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi.

Nel caso in cui, all’esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il Responsabile procede all’archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante.

06          Adozione provvedimenti o trasmissione della segnalazione al soggetto competente    

Nel caso in cui, all’esito della valutazione preliminare ovvero dell’istruttoria di cui ai precedenti articoli, la segnalazione non sia ritenuta manifestamente infondata, il Comitato Etico - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione – adotta gli opportuni provvedimenti o individua il soggetto al quale inoltrare la segnalazione medesima, tra i seguenti soggetti:

  1. il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell’incolpato ai soli effetti dell’avvio del procedimento in questione;
  2. l’Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l’A.N.A.C, per i profili di rispettiva competenza.

In caso di trasmissione della segnalazione, il Comitato Etico trasmette esclusivamente i contenuti della segnalazione medesima unitamente agli esiti della propria istruttoria, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante.

Il Responsabile del procedimento disciplinare informa tempestivamente il Comitato Etico dell’adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell’incolpato, in conformità alla normativa interna ed esterna in materia.

In caso di trasmissione verso all’autorità giudiziaria, la Corte dei conti o l’ANAC, il Comitato Etico inoltra la segnalazione, a mezzo posta elettronica certificata o lettera A.R., tramite plico chiuso, con indicazione della dicitura “Riservata – Segnalazione whistleblowing “

Il Comitato Etico, all’atto della trasmissione della segnalazione, invia al segnalante apposita comunicazione contenente l’indicazione dei soggetti verso i quali la segnalazione è stata trasmessa.

Si dovrà dare un riscontro sulla segnalazione al segnalante entro un tempo non superiore a tre mesi.